Sez. 6, Sentenza n. 711 del 10/10/1985 Ud. (dep. 23/01/1986) Rv. 171627 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - LIMITI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - LIMITI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Il giudice di rinvio deve limitare il suo giudizio ai punti oggetto dell'annullamento e a quelli conseguenziali e non può riprendere in esame le altre questioni sottoposte al giudice di legittimità e da queste ritenute - espressamente o tacitamente - decise in modo conforme a legge dal giudice di merito, stante il formarsi di un giudicato interno a ciascun capo d'imputazione relativamente alle questioni per le quali la decisione impugnata è stata ritenuta esente da vizi logico- giuridici, poiché su di esse si è avuto sia il giudizio di merito che quello esclusivo di legittimità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)