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Sez. 6, Sentenza n. 4114 del 21/10/1994 Cc. (dep. 25/01/1995) Rv. 200855 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto | Bene acquistato col denaro provento di reato - Possibilità di sequestro - Sussistenza - Ragione - Fattispecie: concussione.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200855-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto

La trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibile o infungibile, non è di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. Infatti il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321, comma secondo cod. proc. pen., il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che legittimamente fosse stato disposto dal G.I.P. sequestro preventivo di un appartamento che, in base ad elementi allo stato apprezzabili, era risultato acquistato con i proventi del reato di concussione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)