Sez. 6, Sentenza n. 5185 del 19/12/1997 Cc. (dep. 10/03/1998) Rv. 210676 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Cose acquistate col denaro proveniente dal reato - Corpo di reato - Prodotto - Sequestrabilità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
L'accertamento che determinati beni sono stati acquistati dall'imputato con il denaro ricavato dai reati contestatigli ne rende legittimo il sequestro probatorio in quanto corpo di reato, del quale costituiscono il prodotto, ai sensi dell'art. 253, comma secondo, cod. proc. pen., senza che occorra una specifica dimostrazione della necessità probatoria del sequestro. (Fattispecie in cui l'acquisto di certificati di deposito e di una autovettura sono stati ricollegati al denaro ricavato dai reati di falso in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, truffa, concussione in base ad una serie di elementi convergenti quali la coincidenza delle operazioni economiche di acquisto dei beni con l'epoca delle dazioni, le modalità di compimento delle operazioni, l'assenza di idonee fonti lecite di guadagno giustificative delle disponibilità finanziarie)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)