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Sez. 1, Sentenza n. 2261 del 09/04/1984 (Rv. 434301 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONIUGE OBBLIGATO - APPREZZAMENTO DEI RELATIVI FATTI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434301-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONIUGE OBBLIGATO - APPREZZAMENTO DEI RELATIVI FATTI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Nella Determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli dovuto a seguito di sentenza di separazione (o di divorzio), al fine di stabilire le condizioni economiche del coniuge obbligato, l'apprezzamento dei fatti è compito istituzionale del giudice del merito, non censurabile in Cassazione ove immune da vizi di motivazione od errori giuridici. (nella specie, la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che per ritenere un costante miglioramento della posizione contributiva del coniuge obbligato, avevano tenuto conto di una più adeguata collocazione professionale e della conseguente possibilità di disporre di un alloggio in locazione migliore e più costoso del precedente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)