Sez. 1, Sentenza n. 10901 del 16/10/1991 (Rv. 474217 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - In genere. | Assegno per il mantenimento dei figli - Determinazione - Nuova disciplina ex art. 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987 - Pronuncia del giudice - Contenuto - Fissazione di un criterio di adeguamento automatico dell'assegno - Necessità - Sussistenza - Domanda di parte - Necessità - Esclusione.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - In genere.
In tema di divorzio, il giudice del merito che procede alla quantificazione dell'assegno per il mantenimento dei figli, è tenuto, ai sensi del nuovo testo dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche in mancanza di domanda della parte e sulla base della sola pronuncia sull'assegno, a fissare un criterio di adeguamento automatico del medesimo, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, scegliendo il criterio di indicizzazione da applicare in concreto. (V mass n. 448137, sulla prima parte; (V mass n. 434301, sulla prima parte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)