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Sez. 5, Sentenza n. 22849 del 10/11/2010 (Rv. 615156 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Partecipazione societaria iscritta in bilancio a seguito della fusione in una specifica riserva non distribuibile - Trasformazione della riserva non distribuibile in riserva straordinaria - Neutralità fiscale della fusione - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615156-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE

In tema di fusione di società, si ha un'operazione fiscalmente neutra e, quindi, soggetta alla specifica disciplina di favore quanto alle imposte sul reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nel testo "ratione temporis" vigente, quando una società, dopo avere rivalutato in bilancio la partecipazione societaria, interamente posseduta, passando dal criterio del costo di acquisizione a quello del valore del patrimonio netto, ed iscritto la conseguente plusvalenza in una specifica riserva non distribuibile, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, cod. civ., a seguito della fusione con incorporazione della società già interamente partecipata, trasferisca l'importo della riserva indistribuibile in una riserva straordinaria. In tal caso, infatti, non si configura il realizzo di una plusvalenza patrimoniale, ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R., ma si tratta di una conseguenza necessaria della fusione in quanto, divenuto il patrimonio della partecipata proprietà della partecipante, sono venute meno sia la partecipazione (la cui valutazione secondo il patrimonio netto aveva comportato iscrizione della relativa plusvalenza nella riserva di cui al citato art. 2426, n. 4, cod. civ.), sia la ragione stessa della presenza, nel bilancio della (già) partecipante (poi incorporante), di una riserva non distribuibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)