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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15757 del 23/07/2020 (Rv. 658406 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Fusione e scissione società – Avanzo da annullamento – Iscrizione in bilancio ex art. 2504 bis, comma 2, c.c. - Utilizzo per la copertura di oneri e perdite della società fusa o incorporata – Rilevanza fiscale – Esclusione.
Stato
decisa il 2020-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658406-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE

In tema di reddito imponibile delle società, in base ai principi della neutralità e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società (artt. 172 e 173 T.U.I.R.), l'avanzo da annullamento - generato da una serie di operazioni straordinarie (fusione, scissione, ecc.), che sia riconducibile alla sopravvalutazione del patrimonio netto della società fusa o incorporata rispetto al suo valore effettivo, o alla previsione di perdite ed oneri futuri o di un "badwill" correlato alle attività di tale società - ove sia iscritto, ex art. 2504 bis, comma 4, c.c., tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla fusione o della società incorporante e, quindi, sia effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società fusa o incorporata (al momento del loro manifestarsi), è irrilevante sotto il profilo fiscale, nel senso che non determina alcun prelievo tributario.

Riferimenti normativi: DPR 22/10/1986 num. 917 art. 172, DPR 22/10/1986 num. 917 art. 173 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)