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Sez. L, Sentenza n. 1753 del 06/03/1990 (Rv. 465680 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ RADICALE, INESISTENZA, OMISSIONE O NULLITÀ PER MANCATO RISPETTO DEL TERMINE MINIMO DI COMPARAZIONE - VIZI SANABILI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO O LA RINNOVAZIONE DISPOSTE DAL GIUDICE - EFFETTI "EX NUNC" - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465680-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ RADICALE, INESISTENZA, OMISSIONE O NULLITÀ PER MANCATO RISPETTO DEL TERMINE MINIMO DI COMPARAZIONE - VIZI SANABILI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO O LA RINNOVAZIONE DISPOSTE DAL GIUDICE - EFFETTI "EX NUNC" - CONSEGUENZE.*

Il regime di sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt. 156, 162, 164 e 291 cod. proc. civ., trova applicazione anche nel rito del lavoro, in Mancanza di specifica deroga e non ostando ragioni d'incompatibilità con le peculiarità strutturali di detto rito. Nelle cause di lavoro, pertanto, la nullità radicale od inesistenza giuridica della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie, per consegna in unica copia al procuratore costituito di più parti), ovvero l'omissione della notificazione medesima, al pari della nullità dovuta al mancato rispetto del termine minimo per la comparizione, integrano vizi sanabili mediante la Costituzione del convenuto, o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto ex nunc, salvi restando i diritti quesiti, con l'ulteriore conseguenza che, se i vizi stessi siano inerenti all'appello, e vengano denunciati dall'appellato in Sede di Costituzione, tale Costituzione non vale ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a seguito della pregressa scadenza del termine d'impugnazione. (Conf 2166/88, mass n 458008).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)