Sez. U, Sentenza n. 271 del 12/01/1993 (Rv. 480237 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Nullità radicale o inesistenza giuridica per consegna di una sola copia al procuratore di più parti - Sanatoria "ex nunc" - Ammissibilità - Conseguenza - Costituzione degli appellati successivamente alla scadenza del termine per impugnare - Passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Pronuncia di mero rito da parte del giudice di appello - Necessità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel rito del lavoro, la nullità radicale od inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza, a causa della consegna di una sola copia al procuratore costituito per più parti, integra un vizio sanabile mediante la costituzione degli appellati o la rinnovazione della notifica disposta dal giudice, ma con efficacia soltanto "ex nunc"; con la conseguenza che, nonostante la tempestività del deposito del ricorso in appello, la costituzione degli appellati intervenuta dopo la scadenza del termine d'impugnazione non vale ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza appellata e che il giudice di secondo grado deve in tal caso definire il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza procedere alla (inutile) rinnovazione dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)