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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4855 del 23/02/2021 (Rv. 660708 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Pagamento del debito nel corso del giudizio - Perdurante contrasto fra le parti sull'esistenza del diritto - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660708-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato cessata la meteria del contendere del giudizio d'pposizione all'esecuzione, promossa per spese giudiziali pretese sulla base di sentenza provvisoriemte esecuziva ma riformata in sede di gravame, in ragione del pagamento antecedente alla notifica del precetto ma nonostante la mancata rinuncia all'accertamento negativo del debito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)