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Sez. 2, Sentenza n. 26005 del 23/12/2010 (Rv. 615873 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Pagamento del debito nel corso del giudizio - Perdurante contrasto fra le parti sull'esistenza del diritto - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615873-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

In ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito. (Nella specie, il ricorrente si doleva che fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in difetto di conclusioni in tal senso; la S.C., ha rigettato il motivo di ricorso in quanto il giudice di merito era pervenuto all'anzidetta pronuncia a seguito di un accertamento sull'estinzione della obbligazione dedotta in giudizio, da cui, pertanto, non residuava alcuna pretesa attorea).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)