diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 25/05/1979 (Rv. 399392 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO PER MANCATA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 24 E 25 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399392-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO PER MANCATA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 24 E 25 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata, in riferimento agli artt 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimita costituzionale degli artt 2943 e 2945, terzo comma, cod civ per la parte in cui prevedono - in relazione all'art 310 cod proc civ - che in caso di Estinzione del processo per mancata riassunzione del giudizio di rinvio il nuovo periodo prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo, prescindendo dall'esistenza di sentenze emesse nel corso del procedimento che non abbiano definito alcuna domanda o capi di essa. (V 3421/73, mass n 367396).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)