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Sez. 3, Sentenza n. 3421 del 17/12/1973 (Rv. 367396 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PER MANCATA RIASSUNZIONE - EFFETTI - DOMANDE DEFINITIVAMENTE DECISE - ACTIO IUDICATI - PRESCRIZIONE - INSUSSISTENZA DI SENTENZE PARZIALMENTE DEFINITRICI DEL GIUDIZIO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367396-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PER MANCATA RIASSUNZIONE - EFFETTI - DOMANDE DEFINITIVAMENTE DECISE - ACTIO IUDICATI - PRESCRIZIONE - INSUSSISTENZA DI SENTENZE PARZIALMENTE DEFINITRICI DEL GIUDIZIO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

La mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio determina l'Estinzione dell'intero processo e travolge tutte le pronunzie emanate nel corso di esso, ad eccezione delle sentenze passate in giudicato che abbiano definito il giudizio rispetto ad alcune delle domande proposte o ad alcuni capi della stessa domanda e siano, quindi, suscettibili di autonoma esecuzione forzata. In tal caso insorge, rispetto alle domande definitivamente decise, l'actio judicati, soggetta alla prescrizione decennale di cui all'art 2953 cod civ, a nulla rilevando che il giudizio di rinvio relativo alle altre domande si estingua e travolga la restante parte del processo. Per contro, se nessuna delle sentenze emanate nel corso del processo abbia definito il giudizio sia pure parzialmente, la mancata riassunzione della causa in Sede di rinvio importa la Estinzione dell'intero procedimento e la prescrizione, interrotta con la domanda originaria, ricomincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo e non dalla sentenza di annullamento della Cassazione. (nella specie, in un giudizio di risarcimento per responsabilita aquiliana, era passata in giudicato, per difetto di gravame, soltanto la sentenza non definitiva del tribunale, che aveva dichiarato la proponibilita dell'Azione, mentre la sentenza di appello che, conformemente a quella di primo grado, aveva accolto la domanda, era stata cassata con rinvio in ordine all'accertamento della colpa. Essendosi estinto il processo per l'omessa riassunzione della causa in Sede di rinvio, nel nuovo giudizio successivamente istaurato dall'attore, i giudici del merito avevano accolto l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto ai sensi dell'art 2945, secondo comma cod civ. la SC, nel confermare questa pronunzia, osservava che le sentenze di merito, emanate nel corso del giudizio, pur risolvendo alcuni dei punti controversi, non avevano definito, neppure parzialmente, la domanda di risarcimento ed erano state, quindi, interamente travolte dalla successiva Estinzione del processo; con la conseguenza che la prescrizione, interrotta dalla proposizione della domanda, era ricominciata a decorrere dalla data di questa e, come accertato dai giudici di merito, si era gia verificata al momento dell'istaurazione del secondo giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2953, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)