Sez. 2, Sentenza n. 27507 del 19/12/2011 (Rv. 620248 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Condominio - Scioglimento da parte dell'Autorità giudiziaria - Condizioni e limiti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
Alla stregua di una corretta interpretazione degli art. 61 e 62 disp. att. cod. proc. civ., l'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento di un condominio solo quando il complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, mentre, laddove la divisione non sia possibile senza previa modifica dello stato delle cose mediante ristrutturazione, lo scioglimento e la costituzione di più condomini separati possono essere approvati soltanto dall'assemblea con un numero di voti che sia espressione di due terzi del valore dell'edificio e rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)