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Sez. 2, Sentenza n. 3102 del 16/03/1993 (Rv. 481413 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Estensione - Aggregazione di edifici | Sostituzione di più condomini separati ad un unico preesistente - Persistenza della comproprietà relativamente ad alcune delle cose indicate dall'art. 117 cod. civ. a servizio di tutti - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1993-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481413-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Estensione - Aggregazione di edifici

L'art. 62 della disposizione di attuazione del cod. proc. civ., che, nel caso di sostituzione di più condomini separati ad un unico preesistente condominio, assoggetta alla disciplina del condominio negli edifici (piuttosto che alle norme sulla comunione) quelle, tra le cose indicate dall'art. 1117 cod. civ., rimaste in comunione, al servizio di tutti, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui in seguito allo scioglimento della comunione i singoli immobili siano rimasti in proprietà solitaria. Pertanto, nel caso di divisione di un edificio soggetto al regime del condominio in porzioni aventi le caratteristiche di edifici autonomi, sulle parti rimaste in comproprietà degli originari partecipanti nonostante lo scioglimento del condominio, in difetto di espresso mutamento del titolo continua ad applicarsi la disciplina del condominio di edifici con la conseguenza che, il tratto di accesso, racchiuso dalle costruzioni in proprietà esclusiva e destinato a dare ad esse il passaggio, in quanto compreso nella comproprietà ex art. 1117 cod. civ., viene usato "jure proprietatis" e non "jure servitutis" dai comproprietari, che possono procedere all'apertura di nuove porte attraverso il muro delimitante i fabbricati insistenti sull'accesso medesimo, quale legittima utilizzazione della cosa comune a norma dell'art. 1102 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 61, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)