Sez. U - , Sentenza n. 8312 del 25/03/2019 (Rv. 653597 - 04)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Testo integrale della decisione comunicato a mezzo PEC a cura della cancelleria - Idoneità ai fini della verifica d'ufficio della tempestività dell'impugnazione - Sussistenza - Verifica dell'autenticità del provvedimento - Criteri.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Ai fini della verifica d'ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; ai fini della procedibilità del ricorso, invece, ove la decisione non risulti autenticata, è necessario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, mentre, nell'ipotesi in cui la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, è necessario che il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 21/02/2011 art. 15, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)