Sez. L - , Sentenza n. 3466 del 12/02/2020 (Rv. 656775 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Ricorso per cassazione avverso sentenza notificata - Deposito nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. di copia autentica della sentenza ed anche della relazione di notificazione - Necessità - Mancanza della relazione di notificazione - Conseguenze - Applicazione del principio di non contestazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
Il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 369
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)