Sez. 6 - 5, Sentenza n. 21981 del 17/10/2014 (Rv. 632863 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Plusvalenza - Titolo di acquisto dell'immobile ceduto - Originaria successione - Successivo riordino immobiliare funzionale alla lottizzazione - Prevalenza del secondo titolo di acquisto - Disciplina applicabile - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di imposte sui redditi, in caso di cessione di terreni edificabili, originariamente pervenuti per successione, inclusi in un progetto di lottizzazione, il calcolo della plusvalenza va ragguagliato, ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al prezzo dell'acquisto (e, quindi, al valore assegnato alla particella in sede di riordino immobiliare) intervenuto tra il contribuente e gli altri proprietari consorziati nell'ambito della convenzione afferente alla lottizzazione, la cui finalità perequativa tra i consorziati - sì da ripartire le aree edificabili, mediante cessione gratuita di aree al Comune, secondo un rapporto di proporzionalità tra le superfici e la capacità edificatoria del lotto di spettanza - ne comporta il carattere oneroso, nonostante la normale assenza di un corrispettivo, sussistendo un rapporto almeno di compensazione tra l'assegnazione del lotto redistribuito ed il maggioro onere a cui il proprietario lottizzante è stato assoggettato in virtù delle cessioni gratuite al comune. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ragguagliato al valore della particella indicato nella dichiarazione di successione, con deduzione dei relativi costi, il calcolo della plusvalenza derivante dalla cessione di terreno edificabile, assegnato al contribuente a seguito di redistribuzione immobiliare, strumentale ad una lottizzazione, e non coincidente con quello originariamente acquisito in virtù di successione ereditaria).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)