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Sez. 5, Sentenza n. 16083 del 26/06/2013 (Rv. 627171 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Vendita di suolo lottizzato - Tassazione della plusvalenza - Condizioni - Presunzione assoluta di intento speculativo - Esclusione - Nesso causale tra la maggiorazione del prezzo di vendita e l'edificabilità conseguente alla lottizzazione - Necessità - Attività inequivoche rivolte al frazionamento di terreni agricoli per la successiva rivendita in piccole pezzature - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627171-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 81, comma primo, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell'assoggettare ad imposizione, tra i redditi diversi, le plusvalenze derivanti dalla vendita d'immobili posti in essere al di fuori dell'esercizio di imprese, individua il presupposto dell'obbligazione tributaria in una fattispecie a formazione progressiva, per il cui perfezionamento è necessario il concorso di due elementi costitutivi, il secondo dei quali è rappresentato dalla vendita del terreno o dell'edificio, mentre il primo si realizza alternativamente mediante la lottizzazione del terreno o l'esecuzione di opere finalizzate a renderlo edificabile. Tale disposizione, diversamente dall'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non pone una presunzione assoluta circa l'intento speculativo della vendita di suoli ancora agricoli che siano stati oggetto di lottizzazione o dell'esecuzione di opere tali da renderli edificabili, ma ancora la plusvalenza all'effettiva sussistenza di un rapporto di causalità tra la maggiorazione del prezzo di vendita per l'alienante e la possibilità per l'acquirente di realizzare opere edilizie in conseguenza della lottizzazione. (Nella specie, il contribuente aveva frazionato il terreno, provvedendo alla vendita dei lotti ad imprenditori o società e per piccole pezzature prive singolarmente di apprezzabile utilizzo in agricoltura, a prezzi elevati, nel frattempo essendo state acquisite le prestazioni del medesimo tecnico in seguito incaricato dal Comune di provvedere alla fase esecutiva del piano urbanistico).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)