Sez. 3, Sentenza n. 4943 del 14/11/1977 (Rv. 388550 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La configurabilita di un'impresa artigiana, ai sensi ed agli effetti della legge 25 luglio 1956 n 860, postula, fra l'altro, che nell'impresa medesima il lavoro professionale, anche manuale, del titolare, ancorche con l'ausilio di familiari e dipendenti, presenti caratteri di stabilita, continuita e prevalenza, in relazione alla struttura organizzativa ed alle esigenze economiche e produttive dell'impresa stessa, e, pertanto, va esclusa ove quel lavoro risulti occasionale, ovvero quantitativamente e qualitativamente limitato. (V 365/68, mass n 331335).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)