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Sez. L, Sentenza n. 526 del 29/01/1985 (Rv. 438731 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - REQUISITI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 860 DEL 1956 - LIMITE OCCUPAZIONALE - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - CRITERIO DI NORMALITÀ IN ORDINE AL REQUISITO OCCUPAZIONALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438731-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - REQUISITI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 860 DEL 1956 - LIMITE OCCUPAZIONALE - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - CRITERIO DI NORMALITÀ IN ORDINE AL REQUISITO OCCUPAZIONALE - APPLICABILITÀ.*

Perché un'impresa, che abbia i requisiti fondamentali previsti dall'art. 1 della legge n. 860 del 1956 possa qualificarsi artigiana occorre - ai sensi dell'art. 2 lett. A), b) e d) della legge citata - che impieghi normalmente non più di un certo numero di dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti; tale limite occupazionale - che varia secondo l'oggetto dell'impresa e le caratteristiche del processo produttivo - va interpretato da una parte non computando gli impiegati amministrativi (giacché l'art. 2 cit., col fatto di esigere che i dipendenti siano guidati e diretti sotto il profilo tecnico dal titolare dell'impresa, ha inteso riferirsi solo a coloro che partecipano direttamente all'attività produttiva) e d'altra parte tenendo conto del fatto che, in determinati momenti e per particolari esigenze produttive, i limiti numerici predetti possono essere eccezionalmente superati (giacché la verifica del requisito occupazionale va condotta alla stregua del criterio di normalità previsto dalla norma citata). (V 921/81, mass n 411443; (V 4991/80, mass n 408864; (V 4943/77, mass n 388550; (V 365/68, mass n 331335).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)