Sez. 1 - , Ordinanza n. 34116 del 19/12/2019 (Rv. 656133 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE | Associazione temporanea di imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Fallimento di società mandante - Pagamento effettuato alla società capogruppo mandataria - Inefficacia nei confronti del fallimento della mandante - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE
In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991, qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare, con obbligo dell'amministrazione, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento; il fallimento della mandante, invero, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario, determina invece, ex art. 78 l.fall. (nel testo anteriore al d.lgs. n.5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato e il conseguente venir meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)