Sez. 1 - , Ordinanza n. 3546 del 06/02/2023 (Rv. 666988 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE | Associazione temporanea di imprese - Fallimento della mandante prima dell’inizio del giudizio - Conseguenze sui poteri di gestione e rappresentanza della capogruppo - Conseguenze sulla legittimazione ad agire della mandataria.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE
In caso di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della mandante determina ex art. 78 l.fall. lo scioglimento del mandato collettivo con rappresentanza esistente fra le imprese associate, ciò comportando altresì il venir meno dei poteri gestori e rappresentativi affidati alla mandataria (c.d. capogruppo); ne deriva ulteriormente che, ove tale dichiarazione di fallimento intervenga prima della proposizione della domanda giudiziale, la mandataria risulta priva della legittimazione a far valere i diritti
Legge 19/12/1991 num. 406 art. 22 com. 1, Legge 19/12/1991 num. 406 art. 23 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)