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Sez. L, Ordinanza n. 219 del 12/03/1996 (Rv. 496285 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Onere del ricorrente - Ambito di applicazione - Rito del lavoro e regolamento di competenza - Inclusione.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496285-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

La norma dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., che prevede, a pena d'improcedibilità del ricorso, l'onere (per il ricorrente) del deposito di copia autentica - integrale e non già del solo dispositivo - della decisione impugnata, è applicabile anche nel caso di ricorso avverso sentenza resa in controversia soggetta al rito del lavoro, e, in via analogica, pure in ipotesi di ricorso per regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)