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Sez. 3, Sentenza n. 3372 del 07/04/1987 (Rv. 452415 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA DECISIONE IMPUGNATA - MANCATO DEPOSITO - IMPROCEDIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452415-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA DECISIONE IMPUGNATA - MANCATO DEPOSITO - IMPROCEDIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*

Anche per il regolamento di Competenza vige la regola che il ricorrente ha l'Onere di depositare nella cancelleria della Corte di Cassazione la copia autentica della sentenza impugnata, determinandosi altrimenti, ove il deposito di detto documento non avvenga nel termine di venti giorni dalla notificazione della istanza, la improcedibilità del ricorso. (Conf 3262/77, mass n 386802; (Conf 1704/74, mass n 369874; (Conf 1504/73, mass n 364262; (Conf 1439/73, mass n 364154).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)