Sez. 1, Sentenza n. 45418 del 21/09/2005 Ud. (dep. 15/12/2005) Rv. 233376 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Decreti autorizzativi - Fascicolo per il dibattimento - Mancato inserimento - Conseguenze.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di formazione, acquisizione e valutazione della prova, i decreti autorizzativi delle intercettazioni non rientrano tra gli atti che, ai sensi dell'art. 431, comma primo, cod.proc.pen., devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento, sicchè il mancato inserimento di tali atti nel fascicolo non determina alcuna inutilizzabilità o nullità del mezzo di ricerca della prova, in quanto siffatte conseguenze sono riconducibili solo all'inesistenza o non validità dei decreti che comportano, ove prospettate, le necessarie verifiche da parte del giudice procedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)