Sez. 5, Sentenza n. 20746 del 06/10/2010 (Rv. 614458 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 12 legge n. 289 del 2002 - Pagamento integrale dell'importo normativamente indicato - Necessità - Pagamento rateale - Omesso o ritardato versamento rate successive alla prima - Efficacia sanante - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l' omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)