Sez. 6 - 5, Decreto n. 11669 del 07/06/2016 (Rv. 640044 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002 - Pagamento integrale dell'importo normativamente indicato - Necessità - Pagamento rateale - Omesso o ritardato versamento di rate successive alla prima - Efficacia sanante - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La sanatoria prevista dall'art. 12 della l. n. 289 del 2000 costituisce una forma di condono clemenziale applicabile in relazione a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 mediante il pagamento del 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo, sicché, essendo pienamente certo il "quantum" da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l'efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell'intero importo dovuto e l'omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2000 num. 289 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)