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Sez. 3, Sentenza n. 12799 del 23/07/2012 (Rv. 623373 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Presupposto - Qualifica di affittuario coltivatore diretto o assimilato del richiedente - Necessità - Perdita della qualità per cessazione del contratto di affitto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623373-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Non viola il diritto di prelazione spettante al confinante coltivatore diretto il proprietario di un fondo agricolo che lo alieni all'affittuario coltivatore diretto, a nulla rilevando che il relativo contratto di locazione si fosse sciolto per recesso del locatore, quando comunque l'affittuario sia rimasto di fatto nel possesso del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)