Sez. 3, Sentenza n. 12799 del 23/07/2012 (Rv. 623373 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Presupposto - Qualifica di affittuario coltivatore diretto o assimilato del richiedente - Necessità - Perdita della qualità per cessazione del contratto di affitto - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Non viola il diritto di prelazione spettante al confinante coltivatore diretto il proprietario di un fondo agricolo che lo alieni all'affittuario coltivatore diretto, a nulla rilevando che il relativo contratto di locazione si fosse sciolto per recesso del locatore, quando comunque l'affittuario sia rimasto di fatto nel possesso del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)