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Sez. 3, Sentenza n. 10817 del 02/11/1993 (Rv. 484139 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Presupposto - Qualifica di affittuario coltivatore diretto o assimilato del richiedente - Necessità - Perdita della qualità per cessazione del contratto di affitto - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484139-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

La prelazione agraria prevista dalla legge in favore dell'affittuario coltivatore diretto o assimilato presuppone la permanenza in capo al richiedente della suddetta qualifica; ne consegue che detto diritto non può riconoscersi a chi abbia perduto tale qualità per la cessazione del contratto di affitto, a nulla rilevando la sua permanenza di fatto nell'immobile anche dopo la fine del rapporto agrario.

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1952 num. 765 art. 3, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)