Sez. L, Sentenza n. 2842 del 09/05/1984 (Rv. 434885 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE, EX ART. 112 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE, EX ART. 112 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - DECORRENZA.*
L'operatività del principio che la prescrizione triennale della Azione per il conseguimento delle prestazioni assicurative decorre, ai sensi del primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dal giorno in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro presuppone che l'evento naturale verificatosi in tale giorno sia immediatamente configurabile come infortunio e, pertanto, in armonia con la disposizione generale dell'art. 2935 cod. civ. (secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"), va esclusa allorché detto evento, non essendosi manifestato nella Forma tipica di fatto traumatico invalidante, possa essere considerato come infortunio solo dopo il periodo di tempo (anche lungo) necessario per il compimento delle indagini diagnostiche e per la formulazione di un meditato responso medico. (nella specie, si trattava di danni ischemici al miocardio, accertati circa due mesi dopo l'inizio della sintomatologia dolorosa accusata dall'assicurato mentre sollevava dei conci di tufo in un cantiere edile).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)