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Sez. L, Sentenza n. 654 del 01/02/1990 (Rv. 465087 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465087-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

La prescrizione dell'Azione diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative dovute in caso di infortunio sul lavoro decorre dal giorno dell'evento, sempre che questo si presenti, già al suo verificarsi, in relazione ad una causa violenta esterna, come riconducibile alla suddetta categoria giuridica ed è interrotta solo per effetto della proposizione della domanda giudiziale, senza che ciò violi il principio costituzionale di eguaglianza. (V 129/86, Corte cost.; (V 1661/85, mass n 439636; (V 2842/84, mass n 434885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)