Sez. U, Sentenza n. 1527 del 23/06/1967 (Rv. 328253 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI; PROPRIETA INDUSTRIALE) - BREVETTO - CONVALIDAZIONE - NORMA DI CUI ALL'ART 48 DEL RD N 929 DEL 1942 - APPLICABILITA - LIMITI.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI; PROPRIETA INDUSTRIALE) - BREVETTO - CONVALIDAZIONE - NORMA DI CUI ALL'ART 48 DEL RD N 929 DEL 1942 - APPLICABILITA - LIMITI.*
La norma dell'art. 48 del R.d. 21 giugno 1942, n. 929, prevede l'ipotesi che il brevetto di cui sia contestata la validita riguardi un marchio di impresa costituito da una parola, una figura, un segno che possono essere confusi con parole, figure o segni usati di fatto in precedenza da altri per distinguere prodotti o merci dello stesso genere e non riguarda invece il caso che sussista possibilita di confusione con parole, figure o segni protetti da altro marchio registrato, onde la detta norma si applica esclusivamente al conflitto tra marchio di fatto, preusato con notorieta generale, e marchio confondibile successivamente depositato. (Conf. 549-65).*
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)