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Sez. U, Sentenza n. 17927 del 01/07/2008 (Rv. 604117 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO | Convalidazione ex art. 48 r.d. n. 929 del 1942, nel testo anteriore alle modifiche di cui al d. lgs. n. 480 del 1992 - Applicabilità al conflitto tra marchi registrati - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604117-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO

L'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 45 d. lgs. 4 dicembre 1992 n. 480), là dove prevede la cosiddetta convalidazione del marchio successivo e confondibile, se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche nell'ipotesi di conflitto tra due marchi ambedue registrati. Ciò si desume sia dalla lettera della legge, che faceva riferimento ai marchi "conosciuti", i quali non sono soltanto quelli di fatto; sia dalla sua ratio, che era quella di evitare che il preadottante potesse appropriasi in mala fede dell'avviamento di chi aveva utilizzato per secondo il marchio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 48, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)