Sez. 6, Sentenza n. 26621 del 10/04/2018 Cc. (dep. 11/06/2018) Rv. 273256 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Confisca per equivalente - Esecuzione nei confronti di un concorrente nel reato - Ammissibilità - Limiti.
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
In tema di confisca per equivalente deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso; è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)