Sez. 2, Sentenza n. 22053 del 18/04/2023 Ud. (dep. 22/05/2023) Rv. 284679 - 02
REATI CONTRO IL PATRIMONIO | Delitto di autoriciclaggio - Confisca del "prodotto" del reato - Valutazione del ruolo svolto da ciascun concorrente nel reato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni- Principio solidaristico - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
In tema d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter cod. pen., è possibile, ove il reato sia stato commesso in concorso, la confisca del suo "prodotto" anche per equivalente, a prescindere dal ruolo concretamente svolto da ciascun concorrente, essendo sufficiente, a tal fine, un qualunque contributo causale, con l'unico limite costituito dal divieto di duplicazione. (Fattispecie relativa al reimpiego di consistenti quantità di metallo prezioso - nella specie oro e argento - di provenienza furtiva, trasformate in lingotti d'oro e in fruste d'argento e reimmesse nel circuito legale attraverso una complessa struttura organizzativa di mezzi e persone, in relazione alla quale è stata disposta la confisca per equivalente del valore dei metalli trasformati a carico di tutti i concorrenti nel reato, in forza del principio solidaristico).
Cod. Pen. art. 648 ter PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)