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Sez. 3, Sentenza n. 2581 del 11/07/1956 (Rv. 882258 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI LIQUIDAZIONE- CON CRITERI EQUITATIVI - DATI FORNITI DALLE PARTI - DIMINUITA CAPACITÀ LAVORATIVA - SCELTA DEL SISTEMA DI CAPITALIZZAZIONE - DECURTAZIONE E DECORRENZA DEGLI INTERESSI RELATIVI AL SISTEMA
Stato
decisa il 1956-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882258-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI LIQUIDAZIONE- CON CRITERI EQUITATIVI - DATI FORNITI DALLE PARTI - DIMINUITA CAPACITÀ LAVORATIVA - SCELTA DEL SISTEMA DI CAPITALIZZAZIONE - DECURTAZIONE E DECORRENZA DEGLI INTERESSI RELATIVI AL SISTEMA

Se è consentito al giudice di ricorrere alla liquidazione equitativa quando la prova sul preciso ammontare del danno complessivo non sia possibile e cioè presenti lacune da colmare precisamente con l'apprezzamento equitativo ciò non esclude e anzi implica che detta liquidazione debba pur partire dai dati di fatto ai quali l'equità si riallaccia per trarne le debite conseguenze né la circostanza che tali dati siano forniti dalle parti - le quali non sono esonerate dal fornire elementi probatori - può valere a mutare la natura della liquidazione. Pertanto ove il giudice ricorra alla liquidazione del danno in via equitativa egli non è vincolato da metodo di liquidazione preordinata, né la decisione può essere censurata circa il criterio di liquidazione adottato. Non può essere quindi rimproverata al giudice, in tale ipotesi la mancata decurtazione della somma in dipendenza dello scarto fra vita fisica e lavorativa o la mancata decorrenza degli interessi dal tempo della raggiunta capacità lavorativa del danneggiato.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)