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Sez. 2, Sentenza n. 10960 del 18/05/1983 Ud. (dep. 17/12/1983) Rv. 161794 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI.*
Stato
decisa il 1983-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161794-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI.*

Il reato di cui all'art. 734 cod. pen. ha natura non di reato permanente, bensì di reato istantaneo con effetti permanenti, esaurendosi la violazione nel momento del compimento dell'atto rivolto ad alterare o distruggere la bellezza dei luoghi, pur perdurando successivamente il danno derivante dall'alterazione o distruzione. (fattispecie in tema di applicabilità dell'amnistia). (Conf mass n 151213, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)