Sez. 2, Sentenza n. 11226 del 04/07/1985 Ud. (dep. 23/11/1985) Rv. 171199 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - NATURA DEL REATO - EFFETTI AI FINI DELLA PRESCRIZIONE.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - NATURA DEL REATO - EFFETTI AI FINI DELLA PRESCRIZIONE.*
Il reato di cui all'art. 734 cod. pen. nell'ipotesi di alterazione delle bellezze naturali ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma e si esaurisce con la costruzione lesiva delle bellezze naturali protette, sicché agli effetti della prescrizione il decorso del termine ha inizio dal momento in cui il reato si è realizzato con il compimento dell'opera ovvero la attuazione dei mezzi che hanno determinato il deturpamento. (fattispecie in tema di prescrizione del reato). (V mass n 169746; (V mass n 161794).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)