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Sez. 1, Sentenza n. 3710 del 11/06/1980 (Rv. 407565 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - RESPONSABILITA DEI SOCI - SOLIDALE - PRESUPPOSTI - SPENDITA DEL NOME DELLA SOCIETA O DEGLI ALTRI SOCI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407565-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - RESPONSABILITA DEI SOCI - SOLIDALE - PRESUPPOSTI - SPENDITA DEL NOME DELLA SOCIETA O DEGLI ALTRI SOCI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Il requisito della spendita del nome della societa di fatto o degli altri soci, necessario a che l'obbligazione contratta dal singolo socio possa qualificarsi 'socialè, si da implicare la responsabilita solidale di tutti i soci (art 2267 cod civ), non richiede l'uso di formule sacramentali, ma puo evincersi anche dalle circostanze e dalle modalita con cui l'obbligazione stessa e stata assente, ove idonee ad evidenziarne la riferibilita alla comune attivita economica dei soci medesimi. (V 691/75, mass n 374026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)