Sez. L, Sentenza n. 1137 del 14/02/1983 (Rv. 425914 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATO DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI - CLAUSOLA DI PRECLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI UN ASPIRANTE CON TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO RITENUTO NECESSARIO - NULLITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATO DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI - CLAUSOLA DI PRECLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI UN ASPIRANTE CON TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO RITENUTO NECESSARIO - NULLITÀ.*
Con riguardo a bando di concorso per l'assunzione di dipendenti di un ente pubblico economico (nella specie, ENEL), la clausola che non si limiti a rendere irrilevante un titolo di studio superiore a quello reputato necessario per la copertura di determinati posti, ma assuma il titolo stesso a ragione di preclusione alla partecipazione al concorso, è nulla per contrasto con i precetti di cui agli artt. 4, 34 e 41 della Costituzione, sul diritto al lavoro, sul diritto al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione e sul divieto di un'iniziativa economica in pregiudizio delle libertà individuali, nonché per contrasto con i principi fissati dall'art. 8 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), circa il divieto di discriminazioni, anche in Sede di assunzione, secondo criteri estranei alle attitudini professionali. (V 3102/82, mass n; (V 3826/81, mass n 414456; (V 2271/81, mass n 4130).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 34, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)