Sez. L, Sentenza n. 3826 del 12/06/1981 (Rv. 414456 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO SULLA BASE DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE ILLECITA - DISCIPLINA EX ART 1359 COD CIV - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (BANDO DI CONCORSO ENEL CONTENENTE LA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DALLA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI LAVORATORI CON TITOLO DI STUDIO SUPERIORE ALLA LICENZA MEDIA INFERIORE).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO SULLA BASE DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE ILLECITA - DISCIPLINA EX ART 1359 COD CIV - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (BANDO DI CONCORSO ENEL CONTENENTE LA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DALLA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI LAVORATORI CON TITOLO DI STUDIO SUPERIORE ALLA LICENZA MEDIA INFERIORE).*
Il recesso del datore di lavoro, effettuato durante il periodo di prova nella base di una clausola contrattuale illecita realizza una ipotesi di culpa pro impleta condicione, in base alla quale si considera avverata la condizione del superamento della prova, in quanto impedita da quegli che aveva interesse contrario al suo avveramento - conseguentemente il rapporto diviene definitivo ed e assoggettato per il futuro alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. (nella specie, la clausola che la Corte ha considerato illecita, era contenuta nel bando di concorso emanato dall'ENEL, ed escludeva dalla ammissione alla conclusione del rapporto di lavoro, quei lavoratori che fossero in possesso di un titolo di studio superiore a quello di licenza media inferiore). (V 6452/79, mass n 403185).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)