diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1727 del 24/03/1981 (Rv. 412413 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IGNORANZA DEL COMPRATORE - MANCATO CONSEGUIMENTO DELLA PROPRIETA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - SVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LEGALI - COMPUTABILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412413-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IGNORANZA DEL COMPRATORE - MANCATO CONSEGUIMENTO DELLA PROPRIETA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - SVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LEGALI - COMPUTABILITA.*

Il diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento della proprieta dell'immobile, espressamente previsto dall'art 1479 in riferimento all'art 1223 cod civ, in caso di alienazione di cosa altrui, nell'ignoranza del compratore, costituisce un credito di valore da rivalutarsi in conseguenza della svalutazione monetaria sul quale vanno calcolati anche gli interessi legali, che assolvono la diversa funzione di compensare il creditore per la mancata disponibilita della somma di danaro liquidatagli a titolo di risarcimento dei danni. (V 725/80, mass n 404172).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)