Sez. 3, Sentenza n. 725 del 30/01/1980 (Rv. 404172 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI - DIVERSITA DI FUNZIONE - CONSEGUENZE - COMPATIBILITA - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - COMPUTABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI - DIVERSITA DI FUNZIONE - CONSEGUENZE - COMPATIBILITA - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - COMPUTABILITA.*
La rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono funzioni diverse: la prima mira infatti a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa. Ne consegue che essi sono giuridicamente compatibili e, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si e verificato l'evento dannoso. (Conf 3216/77, mass n 386732; (Conf 2635/77, mass n 386318).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)