diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8983 del 05/06/2003 (Rv. 563919 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE | "Ad substantiam" - Mancata sottoscrizione - Produzione in giudizio di atto equipollente - Configurabilità - Condizioni - Qualità di parte contraente - Indicazione nella scrittura non sottoscritta - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563919-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE

In tema di forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti aventi ad oggetto diritti su beni immobili, il principio secondo cui l'atto di citazione, che contenga la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione essendo un atto unilaterale recettizio con effetti anche sostanziali, non opera allorché il soggetto di cui manchi la sottoscrizione non sia indicato nel negozio fra le parti contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)