Sez. 2, Sentenza n. 8983 del 05/06/2003 (Rv. 563919 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE | "Ad substantiam" - Mancata sottoscrizione - Produzione in giudizio di atto equipollente - Configurabilità - Condizioni - Qualità di parte contraente - Indicazione nella scrittura non sottoscritta - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE
In tema di forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti aventi ad oggetto diritti su beni immobili, il principio secondo cui l'atto di citazione, che contenga la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione essendo un atto unilaterale recettizio con effetti anche sostanziali, non opera allorché il soggetto di cui manchi la sottoscrizione non sia indicato nel negozio fra le parti contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)