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Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016 (Rv. 639062 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti formali - Mancata sottoscrizione del contratto da parte di uno dei contraenti - Produzione in giudizio da parte di quest'ultimo - Sottoscrizione del contratto - Equivalenza - Efficacia "ex nunc" e non "ex tunc" - Conseguenze - Fattispecie in tema di intermediazione finanziaria.
Stato
decisa il 2016-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639062-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano; ne consegue che tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia "medio tempore" revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l'estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.), non più impegnativa per gli eredi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il contratto quadro di investimento mobiliare formalmente non sottoscritto dalla banca si era perfezionato solo dal momento della produzione nel giudizio intrapreso dall'investitore nei confronti dell'intermediario, con conseguente inefficacia del pregresso ordine di acquisto del cliente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 n. 4, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)