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Sez. 6, Sentenza n. 1668 del 06/05/1998 Cc. (dep. 20/05/1998) Rv. 211732 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Ritenuta particolare complessità del dibattimento determinata dalla riunione di processi - Impugnativa dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare - Ammissibilità di censure attinenti al potere discrezionale in tema di riunione o separazione di processi - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211732-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In sede di impugnativa dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per ritenuta particolare complessità del dibattimento, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., non è consentita la proposizione di questioni relative alla mancata separazione dei processi, - trattandosi di questioni rimesse alla discrezionalità del giudice e non soggetta ad impugnazione - neppure sotto il profilo che la complessità del procedimento è stata determinata dalle scelte del pubblico ministero nel momento in cui esercita l'azione penale o successivamente dal giudice a norma degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 19, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)