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Sez. 2, Sentenza n. 1480 del 16/03/2000 Cc. (dep. 05/05/2000) Rv. 215906 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento derivante dalla riunione dei processi - Sospensione dei termini di custodia per tutti gli imputati - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215906-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

È legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati nell'ipotesi in cui la complessità del dibattimento derivi dalla riunione dei processi; ed invero la complessità del dibattimento ha natura obbiettiva ed unitaria che non consente il riconoscimento di posizioni individuali differenziate, né cessa di essere tale quando derivi dall'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di cui all'art. 17 c.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)