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Sez. 2, Sentenza n. 1841 del 18/03/1986 (Rv. 445150 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE (IUS TOLLENDI) - LIMITAZIONI PER IL PROPRIETARIO DEL SUOLO EX QUARTO E QUINTO COMMA DELL'ART. 936 COD. CIV. - INCIDENZA SULLA PROPRIETÀ DELL'OPERA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445150-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE (IUS TOLLENDI) - LIMITAZIONI PER IL PROPRIETARIO DEL SUOLO EX QUARTO E QUINTO COMMA DELL'ART. 936 COD. CIV. - INCIDENZA SULLA PROPRIETÀ DELL'OPERA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Le limitazioni allo ius tollendi del proprietario del suolo previste dai commi quarto e quinto dell'art. 936 cod. civ. (nei casi di scienza e mancata opposizione del proprietario, di buona fede del costruttore e di decorso di sei mesi dalla notizia della incorporazione) non incidono sulla proprietà dell'opera, la quale appartiene al medesimo in forza del principio generale sancito dall'art. 934 cod. civ., ma soltanto sulla sua facoltà di scelta tra l'Esercizio dello ius tollendi a spese del terzo costruttore e la ritenzione dell'opera con l'Obbligo di pagare il valore dei materiali e il prezzo della manodopera, oppure l'aumento di valore recato al fondo. Conseguentemente, il proprietario del suolo, pur rimanendo definitivamente obbligato a ritenere l'opera e a eseguire i suddetti pagamenti, può sempre provvedere a sue spese alla demolizione dell'opera, esercitando la facoltà di disporre della cosa, a lui spettante quale proprietario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)