Sez. U - , Sentenza n. 3873 del 16/02/2018 (Rv. 647093 - 02)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) | Costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune - Costituzione diritto di superficie - Idoneità - Esclusione - Effetti - Preclusione "ius tollendi" - Sussistenza - Fondamento
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA)
In tema di accessione, il consenso alla costruzione eseguita da uno dei comproprietari del suolo, manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, preclude l'esercizio dello "ius tollendi". Peraltro, ove tale diritto non venga o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sostenute per l'edificazione dell'opera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1121, Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)